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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D' ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La facolta' concessa al Governo del Re colle leggi 9 luglio 1922, n. 917, e 27 luglio 1922, n. 1066, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923 e' prorogata sino a che i relativi stati di previsione non siano approvati per legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1922.1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 24 agosto 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]SCHANZER.
[11]Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 dicembre 1922, n. 1585
1La L. 3 dicembre 1922, n. 1585 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' concessa al Governo del Re colle leggi 9 luglio 1922, n. 917, 27 luglio 1922, n. 1066, e 24 agosto 1922, n. 1212, per l'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923, e' prorogata sino a che i relativi stati di previsione non sono approvati per legge ed in ogni modo non oltre il 30 giugno 1923".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009
