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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D' ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La facolta' concessa al Governo del Re colle leggi 9 luglio 1922, n. 917, e 27 luglio 1922, n. 1066, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923 e' prorogata sino a che i relativi stati di previsione non siano approvati per legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1922.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 24 agosto 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]SCHANZER.
[11]Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
Testo in vigore dal 6 settembre 1922 al 29 dicembre 1922
