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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 17 febbraio 1879.
[10]UMBERTO.
[11]Depretis.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 18 febbraio 1879, n. 4727
1Il Regio Decreto 18 febbraio 1879, n. 4727 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine entro il quale avrebbero dovuto eseguirsi le elezioni generali per la ricostituzione del Consiglio comunale di Firenze e' prorogato di tre mesi".
Regio Decreto 16 maggio 1879, n. 4890
2Il Regio Decreto 16 maggio 1879, n. 4890 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine entro il quale, giusta la legge 17 febbraio 1879, numero 4725, ed il R. decreto in data dello stesso giorno, n. 4727, dovrebbe aver luogo l'elezione del Consiglio comunale di Firenze e' prorogato per un termine ulteriore non maggiore di due mesi".
Testo in vigore dal 31 maggio 1897 al 16 dicembre 2009
