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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il termine entro il quale, a senso della legge 18 luglio 1878, si dovrebbe procedere alla elezione del Consiglio comunale di Firenze, potra', per decreto Reale, essere prorogato per un termine non maggiore di tre mesi.1
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 17 febbraio 1879.
[10]UMBERTO.
[11]Depretis.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 18 febbraio 1879, n. 4727
1Il Regio Decreto 18 febbraio 1879, n. 4727 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine entro il quale avrebbero dovuto eseguirsi le elezioni generali per la ricostituzione del Consiglio comunale di Firenze e' prorogato di tre mesi".
Testo in vigore dal 5 marzo 1879 al 31 maggio 1897
