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[1]Nel nuovo termine ed alle condizioni di cui al precedente articolo, la medesima facolta' e' parimente concessa a quelli dei militari anzidetti che, essendo stati licenziati dal servizio sotto le armi o promossi ufficiali dopo la promulgazione della legge 14 giugno 1874, preferirono alla rendita sul Debito Pubblico la pensione vitalizia e di questa si trovano attualmente in possesso.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 18 giugno 1876.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]L. Mezzacapo.
Testo in vigore dal 22 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
