Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1876 al 16 dicembre 2009. 309 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Agli articoli 13, 54, 69 e 71 della legge 20 aprile 1871 sono sostituiti i seguenti:
tolto: «Art. 13. Se il comune o il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno, e, secondo la convenienza, anche fino ad un quinquennio, per tutti gli effetti di questa legge, e coll'aggio che a carico del comune o del consorzio il prefetto stesso avra' determinato.
tolto: «In questo caso il prefetto avra' anche facolta', sentita la Deputazione provinciale, di riunire in uno o piu' consorzi quei comuni pei quali debba provvedere.
tolto: «Art. 54. Quando sia tornato utile il secondo esperimento, il pretore con decreto, da pubblicarsi a cura del cancelliere nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla meta' del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.
tolto: «Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, immobile e' devoluto di diritto al Demanio dello Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intiero credito dell'esattore per imposte erariali, sovrimposte e relative spese di atti esecutivi, e che sara' rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.
tolto: «L'esattore non puo' mai essere deliberatario.
tolto: «Art. 69. Le spese per gli atti esecutivi regolate dalla legge sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percepite dall'esattore giusta una tariffa deliberata per ciascuna provincia dal Ministro delle Finanze sentita la Deputazione provinciale.
tolto: «Art. 71. Dopo un anno dalla scadenza del contratto di esattoria cessano i privilegi fiscali dell'esattore; i suoi crediti residui diventano privati.»
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 30 dicembre 1876.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Depretis.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1876-12-30;3591~art2 · fonte del testo
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