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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D' ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della citta' di Bologna, approvato con Regio decreto 22 luglio 1887, n. 4794 e successivamente protratto con le leggi 11 aprile 1889, n. 6020, 29 giugno 1902, n. 256, e 11 luglio 1907, n. 459, e' prorogato fino al 23 aprile 1919. 1
[7]Nel compimento delle opero del suddetto risanamento il comune di Bologna potra' continuare ad avvalersi delle disposizioni speciali degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 25 gennaio 1885, n. 2892.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 4 giugno 1914.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Salandra.
[12]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termina per l'attuazione del piano speciale di risanamento della citta' di Bologna, approvato con Regio decreto 22 luglio 1887 e successivamente protratto con leggi 11 aprile 1889, n. 6020, 29 giugno 1902, n. 256, 11 luglio 1907, n. 459, e 4 giugno 1914, n. 539, e' prorogato fino al 23 aprile 1923".
Testo in vigore dal 27 settembre 1919 al 16 dicembre 2009
