Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1914 al 27 settembre 1919. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D' ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della citta' di Bologna, approvato con Regio decreto 22 luglio 1887, n. 4794 e successivamente protratto con le leggi 11 aprile 1889, n. 6020, 29 giugno 1902, n. 256, e 11 luglio 1907, n. 459, e' prorogato fino al 23 aprile 1919.
[7]Nel compimento delle opero del suddetto risanamento il comune di Bologna potra' continuare ad avvalersi delle disposizioni speciali degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 25 gennaio 1885, n. 2892.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 4 giugno 1914.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Salandra.
[12]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 23 giugno 1914 al 27 settembre 1919
