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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' prorogato fino al 31 dicembre 1922 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico di legge, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204. 1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1921.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]DE NAVA.
[11]Visto, il Guardasigilli: RODINO'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 2 gennaio 1923, n. 5, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il corso legale dei biglietti di Banca emessi dai suddetti Istituti che, in forza del presente articolo, scade il 31 dicembre 1922, e' prorogato fino al 31 dicembre 1925.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1923 al 16 dicembre 2009
