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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' prorogato fino al 31 dicembre 1922 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico di legge, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1921.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]DE NAVA.

[11]Visto, il Guardasigilli: RODINO'.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1922 al 11 gennaio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-12-31;1905~art1 · fonte del testo

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