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Sono prorogate sino a nuova disposizione le norme contenute nell'art. 2 della legge 29 dicembre 1912, numero 1346, sostituito all'art. 21 della legge 28 aprile 1910, n. 204, (testo unico) sugl'Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1913 al 16 dicembre 2009
