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[1]VITTORIO FMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[3]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[4]Articolo unico.
[5]Sono prorogati sino al 30 giugno 1924 i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:
[6]1. Articoli 126 e 127 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217.
[7]2. Articoli 72 e 78 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 4 luglio 1897, n. 414.
[8]3. Art. 20, penultimo comma, della legge 23 aprile 1911, n. 509.
[9]4. Art 72 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.
[10]5. Art. 9 del testo unico delle leggi per le tasse sulle concessioni governative 6 gennaio 1918, n. 135.
[11]6. Art. 14 del testo unico delle leggi per le tasse sui redditi dei corpi morali e degli stabilimenti di manomorta 13 settembre 1874 n. 2078 (serie 2ª).
[12]7. Art. 11 del testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie 6 gennaio 1918, n. 135.
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a Roma, addi' 11 agosto 1921.
[16]VITTORIO EMANUELE.
[17]De Nava - Soleri.
[18]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2696
1Il Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2696 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di prescrizione in materia di tasse, stabiliti dalle disposizioni indicate nella legge 11 agosto 1921, n. 1083, gia' prorogati da questa legge al 30 giugno 1924, sono prorogati ancora al 30 giugno 1925".
Il Regio D.L. 22 dicembre 1927, n. 2407, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1928, n. 2755, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Tutti i termini di prescrizione gia' prorogati al 31 dicembre 1927 in virtu' delle disposizioni legislative sopracitate sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1928".
Testo in vigore dal 13 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009
