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[1]VITTORIO FMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[3]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[4]Articolo unico.
[5]Sono prorogati sino al 30 giugno 1924 i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:
[6]1. Articoli 126 e 127 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217.
[7]2. Articoli 72 e 78 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 4 luglio 1897, n. 414.
[8]3. Art. 20, penultimo comma, della legge 23 aprile 1911, n. 509.
[9]4. Art 72 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.
[10]5. Art. 9 del testo unico delle leggi per le tasse sulle concessioni governative 6 gennaio 1918, n. 135.
[11]6. Art. 14 del testo unico delle leggi per le tasse sui redditi dei corpi morali e degli stabilimenti di manomorta 13 settembre 1874 n. 2078 (serie 2ª).
[12]7. Art. 11 del testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie 6 gennaio 1918, n. 135.
[13]8. Art. 33 del testo unico delle leggi, relative alle tasse sulle assicurazioni 26 gennaio 1896, n. 44.
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a Roma, addi' 11 agosto 1921.
[16]VITTORIO EMANUELE.
[17]De Nava - Soleri.
[18]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.
Testo in vigore dal 18 agosto 1921 al 8 gennaio 1924
