[1]Il Governo del Re e' pure autorizzato a prorogare, durante lo stesso periodo e con obbligo di reciprocita', il trattamento finora accordato in materia di tasse marittime ai piroscafi francesi incaricati del servizio postale, con facolta' di estenderlo anche a beneficio dei legni postali italiani e di altre nazioni nelle identiche condizioni. Per le visite a bordo saranno prese d'accordo le disposizioni opportune perche' le medesime vengano eseguite in modo conveniente alla celerita' ed alla regolarita' delle comunicazioni postali.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1885.
[4]UMBERTO.
[5]C. Robilant. A. Magliani. B. Brin. Grimaldi. Genala.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo vigente dal 29 dicembre 1885
