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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Racconigi, addi' 18 luglio 1911.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]LEONARDI-CATTOLICA.
[11]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 maggio 1912, n. 460
1La L. 19 maggio 1912, n. 460 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine previsto dalla legge 18 luglio 1911, numero 766, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile, in corrispondenza dei bisogni e delle condizioni economiche della gente di mare, e' fissato al 31 marzo 1913".
Testo in vigore dal 11 giugno 1912 al 16 dicembre 2009
