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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' prorogato al 1° marzo 1912 il termine previsto dall'art. 14 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile, in corrispondenza dei bisogni e delle condizioni economiche della gente di mare.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Racconigi, addi' 18 luglio 1911.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]LEONARDI-CATTOLICA.

[11]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

Testo in vigore dal 28 luglio 1911 al 11 giugno 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-18;766~art1 · fonte del testo

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