Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 1916 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento per la esecuzione della presente legge, saranno restituite alla commutazione le telefoniste effettive che ne erano state distolte dopo la pubblicazione della legge 22 giugno 1913, n. 680, e le telefoniste completive e avventizie.
[2]Finche' tale provvedimento non sia integralmente eseguito, saranno sospese le ammissioni di nuove telefoniste avventizie nelle sedi di compartimento.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1369
1Il Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1369 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A deroga del capoverso dell'art. 13 della legge 27 aprile 1916, n. 465, dalla data del presente decreto e' consentita, anche nelle sedi dei compartimenti telefonici, l'ammissione di nuove telefoniste avventizie, con le norme di cui all'art. 82 del regolamento approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 574, in relazione alle esigenze dei servizi".
Testo in vigore dal 10 novembre 1916 al 16 dicembre 2009
