Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1916 al 10 novembre 1916. Leggi il testo vigente →
[1]Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento per la esecuzione della presente legge, saranno restituite alla commutazione le telefoniste effettive che ne erano state distolte dopo la pubblicazione della legge 22 giugno 1913, n. 680, e le telefoniste completive e avventizie.
[2]Finche' tale provvedimento non sia integralmente eseguito, saranno sospese le ammissioni di nuove telefoniste avventizie nelle sedi di compartimento.
Testo in vigore dal 3 maggio 1916 al 10 novembre 1916
