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[1]Dopo il primo comma dell'art. 34, il secondo comma dell'art. 38, l'ultimo comma dell'art. 98 e l'ultimo comma dell'art. 132 del suddetto testo unico delle leggi doganali, sono aggiunti rispettivamente i seguenti:
[2]Art. 34. - Non e' obbligatoria l'inscrizione sul manifesto dei bagagli dei viaggiatori, purche' non presentino esternamente la forma di colli commerciali.
[3]Art. 38. - L'amministrazione puo', in casi speciali, dispensare i capitani dall'obbligo di provvedersi del lasciapassare.
[4]Art. 98. - Se si trovano mancanti dei colli annotati sui registri sara' applicata una pena pecuniaria non minore di due, ne' maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti, salva l'applicazione delle pene stabilite per il contrabbando ove risulti provata la sottrazione fraudolenta delle merci. Quando non si conosca il peso particolare dei colli mancanti sara' calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la partita depositata.
[5]Art. 132. - Del fondo cosi' posto a sua disposizione il Direttore generale rispondera' personalmente verso il Ministro delle Finanze, e lo eroghera' con mandati quietanzati da funzionari incaricati della vigilanza gabellaria, senza obbligo di produrre le ricevute dei singoli percipienti. I detti mandati saranno annualmente rimessi alla Corte dei Conti a corredo del bilancio consuntivo.
Testo in vigore dal 11 novembre 1895 al 16 dicembre 2009
