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[1]Fino alla concorrenza di un terzo, i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale dei carabinieri reali possono essere concessi all'avanzamento a scelta, dovendo gli altri due terzi essere riservati all'avanzamento per anzianita'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenziale 27 aprile 1916, n. 499
3Il Decreto Luogotenziale 27 aprile 1916, n. 499 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la durata della guerra i termini ed i limiti minimi di anzianita' di grado stabiliti dall'art. 2 e dall'art. 3 della legge 6 luglio 1911, n. 690, quale fu modificata dalla legge 31 maggio 1913, n. 596, sono ridotti a meta' per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali che siano addetti a comandi, corpi e servizi dell'esercito operante".
Testo in vigore dal 23 maggio 1916 al 16 dicembre 2009
