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[1]Fino alla concorrenza di un terzo, i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale dei carabinieri reali possono essere concessi all'avanzamento a scelta, dovendo gli altri due terzi essere riservati all'avanzamento per anzianita'.
[2]Per poter ottenere l'avanzamento a scelta i concorrenti devono avere un'anzianita' di grado non inferiore alla meta' di quella stabilita dal precedente art. 2.
Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 23 maggio 1916
