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[1]I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 20°, e non il 25° anno di servizio, avranno diritto ad una pensione di riposo liquidata con le norme degli articoli 15 e seguenti, prendendo per base, nel computo della pensione a 20 anni, l'assegno stabilito dalla presente legge pel grado che essi effettivamente rivestivano al compimento del 20° anno di servizio.
[2]((Agli effetti del precedente comma, l'antico grado di maresciallo d'alloggio ordinario, corrisponde all'attuale grado di maresciallo d'alloggio maggiore)). 2 ((I marescialli maggiori nominati per effetto dell'art. 20 della legge n. 690 del 6 luglio 1911, che al 20° anno di servizio contavano 4 o piu' anni di grado da brigadiere, liquideranno la pensione come se dal 19° al 20° anno, fossero stati marescialli d'alloggio, e quelli che contavano 8 o piu' anni di anzianita' da brigadiere, come se, dal 19° al 20° anno, fossero stati marescialli capi)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1913, n. 596
2La L. 31 maggio 1913, n. 596 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 690.
Testo in vigore dal 15 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
