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I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 20°, e non il 25° anno di servizio, avranno diritto ad una pensione di riposo liquidata con le norme degli articoli 15 e seguenti, prendendo per base, nel computo della pensione a 20 anni, l'assegno stabilito dalla presente legge pel grado che essi effettivamente rivestivano al compimento del 20° anno di servizio.

Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 15 luglio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-06;690~art26 · fonte del testo

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