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I brigadieri gia' iscritti sul quadro d'avanzamento a scelta all'atto della promulgazione della presente legge, potranno, se idonei, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori dopo un anno di permanenza rispettivamente nei gradi di maresciallo d'alloggio e maresciallo d'alloggio capo, e man mano che compiono otto anni di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere, maresciallo d'alloggio e maresciallo d'alloggio capo. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1913, n. 596
2La L. 31 maggio 1913, n. 596 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I brigadieri gia' iscritti sul quadro di avanzamento a scelta all'atto della promulgazione della presente legge, potranno, se idonei, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori dopo un anno di permanenza rispettivamente nei gradi di maresciallo di alloggio e di maresciallo d'alloggio capo". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 690.
Testo in vigore dal 15 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
