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I brigadieri gia' iscritti sul quadro d'avanzamento a scelta all'atto della promulgazione della presente legge, potranno, se idonei, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori dopo un anno di permanenza rispettivamente nei gradi di maresciallo d'alloggio e maresciallo d'alloggio capo, e man mano che compiono otto anni di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere, maresciallo d'alloggio e maresciallo d'alloggio capo.
Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 15 luglio 1913
