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I marescialli d'alloggio capi, promossi a tale grado in base alle disposizioni dell'articolo precedente, dopo un anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio capo, e man mano che compiono il 12° anno di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere, maresciallo d'alloggio e maresciallo d'alloggio capo, potranno, se idonei, e secondo le vacanze, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1913, n. 596
2La L. 31 maggio 1913, n. 596 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I marescialli d'alloggio capi, promossia tale grado in base alle disposizioni dell'articolo precedente dopo un anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio capo, potranno se idonei, e secondo le vacanze, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 690.
Testo in vigore dal 15 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
