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I marescialli d'alloggio capi, promossi a tale grado in base alle disposizioni dell'articolo precedente, dopo un anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio capo, e man mano che compiono il 12° anno di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere, maresciallo d'alloggio e maresciallo d'alloggio capo, potranno, se idonei, e secondo le vacanze, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori.

Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 15 luglio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-06;690~art22 · fonte del testo

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