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[1]I sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il trentesimo anno di servizio, dovranno optare, entro tre mesi, per il trattamento della presente legge o per quello della legge precedente.
[2]Quelli che opteranno per la presente legge otterranno grado ed assegni nuovi secondo il precedente articolo, e saranno collocati a riposo, entro due anni, con una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.
[3]Quelli che opteranno per la legge precedente potranno essere tenuti in servizio, alle condizioni della legge stessa, sino al compimento del quarantesimo anno, purche' idonei, ed otterranno la pensione liquidata secondo la tabella della legge 11 luglio 1907, n. 483. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1913, n. 596
2La L. 31 maggio 1913, n. 596 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alle parole: «il presente articolo» sostituire: «la presente legge»". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 690.
Testo in vigore dal 15 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
