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[1]I sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il trentesimo anno di servizio, dovranno optare, entro tre mesi, per il trattamento della presente legge o per quello della legge precedente.

[2]Quelli che opteranno per la presente legge otterranno grado ed assegni nuovi secondo il precedente articolo, e saranno collocati a riposo, entro due anni, con una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

[3]Quelli che opteranno per la legge precedente potranno essere tenuti in servizio, alle condizioni della legge stessa, sino al compimento del quarantesimo anno, purche' idonei, ed otterranno la pensione liquidata secondo la tabella della legge 11 luglio 1907, n. 483.

Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 15 luglio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-06;690~art14 · fonte del testo

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