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[1]La pensione dei sottufficiali ((e dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali)), che vengano collocati a riposo per ferite od infermita' contratte per cause di servizio, sara' liquidata secondo gli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1865, n. 70, ragguagliando ((eccezione fatta per gli allievi carabinieri)) il massimo ai sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio ed il minimo alla meta' dell'assegno complessivo medesimo.
[2]((Per gli allievi carabinieri il massimo e il minimo sono quelli stabiliti pel soldato dalla tabella II annessa al testo unico su riferito)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1913, n. 596
2La L. 31 maggio 1913, n. 596 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 690.
Testo in vigore dal 15 luglio 1913 al 21 febbraio 1918
