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La pensione dei sottufficiali, che vengano collocati a riposo per ferite od infermita' contratte per cause di servizio, sara' liquidata secondo gli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1865, n. 70, ragguagliando il massimo ai sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio ed il minimo alla meta' dell'assegno complessivo medesimo.
Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 15 luglio 1913
