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[1]Sara' punito col carcere da quattro mesi ad un anno e con multa fino a 500 lire chi, essendosi procurati i veri punzoni o bolli, ne avra' fatta applicazione a danno dello Stato.
[2]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2879
2Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2879 ha disposto (con l'art. 13, comma 5) che "Il massimo delle multe stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 29 giugno 1879, n. 5165 (serie 2ª) e' elevato a L. 6000".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1924 al 16 dicembre 2009
