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[1]Sono abrogati:
- a)il Regio decreto n. 503, del 6 novembre 1894, per varianti alle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;
- b)la legge 8 luglio 1883 n. 1467 (serie 3ª), per la circoscrizione territoriale militare del Regno, modificata dalla legge 23 giugno 1887, n. 4595 (serie 3ª);
- c)il Regio decreto n. 504, del 6 novembre 1894, per varianti alla legge sulla circoscrizione territoriale militare del Regno.
[2]TABELLE ORGANICHE dal n. I al n. XI, allegate all'art. 1
[3]Tabella n. 1 degli ufficiali dello stato maggiore generale
[4](Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato e direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito).
[5]5 generali d'esercito; 45 tenenti generali; 88 maggiori generali; 3 maggiori generali medici. --- 141 - totale. ---
[6]Tabella n. II degli ufficiali del corpo di stato maggiore
[7]15 colonnelli; 3 colonnelli o tenenti colonnelli; 45 tenenti colonnelli e maggiori (a); 74 capitani. --- 137 - totale. --- (a) Non e' fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori, affinche' la promozione dei maggiori al grado di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che regolano l'avanzamento pel corpo di stato maggiore.
[8]Tabella n. III degli ufficiali dell'arma dei reali carabinieri (a) 12 colonnelli; 13 tenenti colonnelli; 31 maggiori; 132 capitani; 371 tenenti e sottotenenti. --- 559 totale. --- 1 capo musica. --- 560 totale generale. --- (a) Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli ed i tenenti colonnelli, puo' essere variato con le leggi di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.
[9]Tabella n. IV degli ufficiali dell'arma di fanteria
[10]116 colonnelli; 231 tenenti colonnelli; 396 maggiori; 2014 capitani; 3862 tenenti e sottotenenti (a). 6619 totale. ---- 96 capi musica. ---- 6715 totale generale. ---- (a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.
[11]Tabella n. V degli ufficiali dei distretti (a)
[12]44 colonnelli; 44 tenenti colonnelli; 44 maggiori; 176 capitani; 88 tenenti e sottotenenti. --- 396 totale. --- (a) Sono in massima ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario. In nessun caso pero' vi saranno meno di 31 colonnelli e 14 tenenti colonnelli in servizio attivo permanente.
[13]Tabella n. VI degli ufficiali dell'arma di cavalleria
[14]20 colonnelli; 32 tenenti colonnelli; 52 maggiori; 231 capitani; 598 tenenti e sottotenenti (a). --- 933 totale. --- (a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.
[15]Tabella n. VII degli ufficiali dell'arma d'artiglieria
[16]42 colonnelli; 62 tenenti colonnelli; 116 maggiori; 528 capitani; 936 tenenti e sottotenenti (a). ---- 1684 totale. ---- (a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.
[17]Tabella n. VIII degli ufficiali dell'arma del genio (a)
[18]18 colonnelli; 24 tenenti colonnelli; 45 maggiori; 177 capitani; 290 tenenti e sottotenenti (b). --- 554 totale. --- (a) Il numero degli ufficiali di ciascun grado puo' essere variato in relazione al disposto della legge d'avanzamento, purche' non si ecceda il totale degli ufficiali dell'arma fissato dalla presente tabella.
[19](b) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.
[20]Tabella n. IX degli ufficiali delle fortezze
[21]3 colonnelli; 5 tenenti colonnelli; 10 maggiori; 23 capitani; 22 tenenti e sottotenenti. --- 63 totale. ---
[22]Tabella n. X degli ufficiali del corpo invalidi e veterani
[23]1 tenente colonnello o maggiore; 2 capitani; 7 tenenti e sottotenenti. --- 10 totale. ---
[24]Tabella n. XI degli ufficiali fuori quadro (a)
[25](Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).
[26]18 colonnelli; 23 tenenti colonnelli; 23 maggiori; 202 capitani; 76 tenenti e sottotenenti. --- 342 totale. --- (a) Il numero degli ufficiali di ciascun grado puo' essere variato in relazione al numero dei collegi militari stabilito per decreto Reale.
[27]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[28]Data a Roma, addi' 28 giugno 1897.
[29]UMBERTO.
[30]Pelloux.
[31]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 28 giugno 1897 al 16 dicembre 2009
