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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1897 al 16 dicembre 2009. 993 parole tolte, 20 parole aggiunte in 112 capoversi.

tolto: E' convertito in legge il Regio decreto 6 novembre 1894, n. 505, per varianti alla legge sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito, con le modificazioni ed aggiunte seguenti:

tolto: All'annotazione 1 della tabella II sopprimere le parole: «e dell'isola di Sardegna». Alle parole: «i comandanti di brigata di cavalleria sostituire: «i comandanti di brigata e di reggimento di cavalleria ed il comandante della scuola di cavalleria».

tolto: All'annotazione 3 invece delle parole: «distretti di reclutamento» porre: «distretti militari».

tolto: Alla stessa annotazione, dopo le parole: «per turno di anzianita'» aggiungere: «il capitano aiutante maggiore in 1° della scuola di guerra».

tolto: All'annotazione 4 invece delle parole: «all'ispettorato ed ai comandi d'artiglieria da campagna» porre: «all'ispettorato d'artiglieria da campagna ed ai comandi d'artiglieria».

tolto: All'annotazione 5 sopprimere la parola: «territoriali» e la parola: «zappatori».

tolto: All'annotazione 7 invece di: «ai comandi locali di artiglieria per il servizio del materiale» sostituire: «Alle direzioni d'artiglieria».

tolto: Al termine delle annotazioni aggiungere:

Mostra gli altri 104 capoversi cambiati

tolto: Disposizione transitoria.

tolto: La presente tabella sara' applicata a datare dal 16 gennaio 1895.

tolto: Al termine delle annotazioni della tabella III aggiungere:

tolto: Disposizione transitoria.

tolto: La presente tabella andra' in vigore a datare dal 16 gennaio 1895.

tolto: Alle modificazioni apportate dal Regio decreto 6 novembre 1894, n. 505, alla tabella IV, sostituire le seguenti:

tolto: Tabella IV.

tolto: Alinea b) Sopprimere le parole: «cavalleria», e «comandante militare dell'isola di Sardegna»;

tolto: Alinea c) Sopprimere le parole: «Ispettore dei bersaglieri»; e «direttore dell'ufficio di revisione delle contabilita' militari».

tolto: Dopo le parole: «Ispettore degli alpini» aggiungere: «Ispettore di cavalleria».

tolto: Dopo le parole: «ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore» aggiungere: «direttore superiore delle esperienze di artiglieria; direttore dell'istituto geografico militare».

tolto: Alinea d) Alle parole: «Segretario generale» sostituire: «Sottosegretario di Stato».

tolto: Alinea f) Alle parole che cominciano con «comandanti di brigata» e terminano con «comandanti territoriali del genio» sostituire: «comandanti di brigata di fanteria, di cavalleria; comandanti di artiglieria; comandanti del genio».

tolto: Alle parole: «ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma dei carabinieri reali» sostituire: «ufficiale generale addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali».

tolto: Sopprimere le parole: «direttore dell'istituto geografico militare; comandanti di presidio nominati con decreto reale; comandanti superiori dei distretti militari; maggior generale commissario; comandante della scuola dei sottufficiali».

tolto: Alinea g) Sopprimere le parole: «Ispettore dei depositi d'allevamento cavalli».

tolto: Alinea m) Sopprimere le parole: «capi riparto dell'ufficio di revisione delle contabilita' militari».

tolto: Disposizioni transitorie - Sopprimere il primo capoverso.

tolto: Nella disposizione transitoria della tabella V tra le parole «attualmente» ed «effettivi» inserire: «compresi nell'alinea b) od».

tolto: Alle modificazioni apportate dal Regio decreto 6 novembre 1894, n. 505, alla tabella VI, sostituire le seguenti:

tolto: Nelle indicazioni degli stipendi annui assegnati agli ingegneri geografi e topografi sopprimere:

tolto: «Aspirante aiutante topografo... 1200

tolto: Alle indicazioni degli stipendi annui assegnati ai professori aggiunti di disegno o maestri aggiunti, sostituire:

tolto: «Professore aggiunto di disegno o maestro aggiunto... 1500

tolto: Dopo l'indicazione degli stipendi annui assegnati ai capi tecnici d'artiglieria e genio, aggiungere:

tolto: Disegnatori

tolto: Disegnatore capo........ 2500 Disegnatori di 1ª classe.... 2000 Id. di 2ª id..... 1500 Id. di 3ª id..... 1200

tolto: Alle indicazioni riguardanti gli scrivani locali, sostituire:

tolto: Ufficiali di scrittura

tolto: Ufficiale di scrittura di lª classe.... 1400 Id. di 2ª id..... 1200 Id. di 3ª id..... 1000

tolto: Assistenti locali

tolto: Assistente locale di lª classe.... 1400 Id. di 2ª id..... 1200 Id. di 3ª id..... 1000

tolto: Alla prima parte delle tabelle VII del Regio decreto 6 novembre 1894 n. 505, sostituire la seguente:

tolto: Tabella VII.

tolto: Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

tolto: GRADI

tolto: Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Sanita' e Sussistenza

tolto: Invalidi e veterani

tolto: Furiero maggiore

tolto: 2.86

tolto: 2.56

tolto: Furiero

tolto: 2.31

tolto: 2.01

tolto: Sergente trombettiere

tolto: 2.21

tolto: -

tolto: Sergente

tolto: 2.01

tolto: 1.71

tolto: Caporale maggiore trombettiere

tolto: 1,38

tolto: -

tolto: Caporale maggiore zappatore

tolto: 1.38

tolto: -

tolto: Caporale maggiore

tolto: 1.33

tolto: 1.33

tolto: Caporale trombettiere

tolto: 1. 18

tolto: -

tolto: Caporale zappatore

tolto: 1.18

tolto: -

tolto: Caporale ed appuntato musicante

tolto: 1.18

tolto: -

tolto: Caporale

tolto: 1.13

tolto: 1.13

tolto: Caporale maniscalco o maniscalco

tolto: 1.13

tolto: -

tolto: Appuntato

tolto: 1.03

tolto: -

tolto: Trombettiere

tolto: 1.03

tolto: -

tolto: Zappatore

tolto: 1.03

tolto: -

tolto: Soldato

tolto: 0.98

tolto: 0.98

tolto: Nelle annotazioni alla tabella VII dello stesso Regio decreto, alle parole «dell'arma di fanteria» sostituire: «delle armi di fanteria e cavalleria».

tolto: Sopprimere le modificazioni apportate dal Regio decreto 6 novembre 1894, n. 505, alla tabella VIII, ed a questa sostituire la seguente:

tolto: Assegno di primo corredo dovuto ai Corpi per gli uomini di truppa

tolto: Esercito permanente e milizia mobile

tolto: ===================================================================== | Assegno lire | +==========================================+========================+ |1. Per ogni individuo incorporato: | | | | | |a) nella fanteria (meno i granatieri, i | | |bersaglieri e gli alpini) e nelle | | |compagnie di sanita' e di sussistenza | 95 | | | | |b) nel granatiori e bersagliori, nel genio| | |(meno i pontieri e il treno) | | |nell'artiglieria da costa e da fortezza e | | |nelle compagnie operai d'artiglieria | 110 | | | | |c) negli alpini, nell'artiglieria da | | |montagna e nei pontieri | 145 | | | | |d) nella cavalleria, nell'artiglieria da | | |campagna e a cavallo e nel treno | 155 | | | | |e) nell' arma dei carabinieri reali a | | |piedi | 190 | | | | | nell'arma dei carabinieri reali a | | |cavallo | 440 | +------------------------------------------+------------------------+ |2. Per ogni individuo chiamato sotto le | | |armi per istruzione | 15 | +------------------------------------------+------------------------+ |3. Per ogni individuo richiamato sotto le | | |armi per servizio o per mobilitazione | 45 | +------------------------------------------+------------------------+

tolto: Milizia territoriale

tolto: 4. Per ogni individuo chiamato sotto le armi per istruzione

tolto: 5

tolto: 5. Per ogni individuo chiamato in tempo di guerra

tolto: 30

tolto: ANNOTAZIONI

tolto: 1. Per gli uomini che passano da una ad altra arma, nella quale l'assegno di primo corredo e' maggiore, e' dovuta la differenza.

tolto: 2. Gli allievi carabinieri ricevono soltanto l'assegno di L. 95; la differenza e' loro dovuta quando passano carabinieri effettivi.

tolto: 3. Per gli uomini richiamati alle armi per servizio in tempo di pace per un tempo inferiore a due mesi sara' restituita, dell'assegno di primo corredo, una quota fissa di L. 15.

tolto: 4. Per gli uomini incorporati nell'esercito permanente spetta altresi' una quota fissa di L. 10 per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi.

tolto: Alla modificazione apportata alla tabella X sostituire la seguente:

tolto: Alinea b) sopprimere la parola «distretti» e aggiungere «e compagnie di sussistenza.»

tolto: All'art. 2 del Regio decreto 6 novembre 1894, n. 505, sopprimere il secondo capoverso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1897-06-28;225~art4 · fonte del testo

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