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[1]E' convertito in legge il Regio decreto 6 novembre 1894, n. 505, per varianti alla legge sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito, con le modificazioni ed aggiunte seguenti:
[2]All'annotazione 1 della tabella II sopprimere le parole: «e dell'isola di Sardegna». Alle parole: «i comandanti di brigata di cavalleria sostituire: «i comandanti di brigata e di reggimento di cavalleria ed il comandante della scuola di cavalleria».
[3]All'annotazione 3 invece delle parole: «distretti di reclutamento» porre: «distretti militari».
[4]Alla stessa annotazione, dopo le parole: «per turno di anzianita'» aggiungere: «il capitano aiutante maggiore in 1° della scuola di guerra».
[5]All'annotazione 4 invece delle parole: «all'ispettorato ed ai comandi d'artiglieria da campagna» porre: «all'ispettorato d'artiglieria da campagna ed ai comandi d'artiglieria».
[6]All'annotazione 5 sopprimere la parola: «territoriali» e la parola: «zappatori».
[7]All'annotazione 7 invece di: «ai comandi locali di artiglieria per il servizio del materiale» sostituire: «Alle direzioni d'artiglieria».
[8]Al termine delle annotazioni aggiungere:
[9]Disposizione transitoria.
[10]La presente tabella sara' applicata a datare dal 16 gennaio 1895.
[11]Al termine delle annotazioni della tabella III aggiungere:
[12]Disposizione transitoria.
[13]La presente tabella andra' in vigore a datare dal 16 gennaio 1895.
[14]Alle modificazioni apportate dal Regio decreto 6 novembre 1894, n. 505, alla tabella IV, sostituire le seguenti:
[15]Tabella IV.
[16]Alinea b) Sopprimere le parole: «cavalleria», e «comandante militare dell'isola di Sardegna»;
[17]Alinea c) Sopprimere le parole: «Ispettore dei bersaglieri»; e «direttore dell'ufficio di revisione delle contabilita' militari».
[18]Dopo le parole: «Ispettore degli alpini» aggiungere: «Ispettore di cavalleria».
[19]Dopo le parole: «ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore» aggiungere: «direttore superiore delle esperienze di artiglieria; direttore dell'istituto geografico militare».
[20]Alinea d) Alle parole: «Segretario generale» sostituire: «Sottosegretario di Stato».
[21]Alinea f) Alle parole che cominciano con «comandanti di brigata» e terminano con «comandanti territoriali del genio» sostituire: «comandanti di brigata di fanteria, di cavalleria; comandanti di artiglieria; comandanti del genio».
[22]Alle parole: «ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma dei carabinieri reali» sostituire: «ufficiale generale addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali».
[23]Sopprimere le parole: «direttore dell'istituto geografico militare; comandanti di presidio nominati con decreto reale; comandanti superiori dei distretti militari; maggior generale commissario; comandante della scuola dei sottufficiali».
[24]Alinea g) Sopprimere le parole: «Ispettore dei depositi d'allevamento cavalli».
[25]Alinea m) Sopprimere le parole: «capi riparto dell'ufficio di revisione delle contabilita' militari».
[26]Disposizioni transitorie - Sopprimere il primo capoverso.
[27]Nella disposizione transitoria della tabella V tra le parole «attualmente» ed «effettivi» inserire: «compresi nell'alinea b) od».
[28]Alle modificazioni apportate dal Regio decreto 6 novembre 1894, n. 505, alla tabella VI, sostituire le seguenti:
[29]Nelle indicazioni degli stipendi annui assegnati agli ingegneri geografi e topografi sopprimere:
[30]«Aspirante aiutante topografo... 1200
[31]Alle indicazioni degli stipendi annui assegnati ai professori aggiunti di disegno o maestri aggiunti, sostituire:
[32]«Professore aggiunto di disegno o maestro aggiunto... 1500
[33]Dopo l'indicazione degli stipendi annui assegnati ai capi tecnici d'artiglieria e genio, aggiungere:
[34]Disegnatori
[35]Disegnatore capo........ 2500 Disegnatori di 1ª classe.... 2000 Id. di 2ª id..... 1500 Id. di 3ª id..... 1200
[36]Alle indicazioni riguardanti gli scrivani locali, sostituire:
[37]Ufficiali di scrittura
[38]Ufficiale di scrittura di lª classe.... 1400 Id. di 2ª id..... 1200 Id. di 3ª id..... 1000
[39]Assistenti locali
[40]Assistente locale di lª classe.... 1400 Id. di 2ª id..... 1200 Id. di 3ª id..... 1000
[41]Alla prima parte delle tabelle VII del Regio decreto 6 novembre 1894 n. 505, sostituire la seguente:
[42]Tabella VII.
[43]Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.
[44]GRADI
[45]Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Sanita' e Sussistenza
[46]Invalidi e veterani
[47]Furiero maggiore
[48]2.86
[49]2.56
[50]Furiero
[51]2.31
[52]2.01
[53]Sergente trombettiere
[54]2.21
[55]-
[56]Sergente
[57]2.01
[58]1.71
[59]Caporale maggiore trombettiere
[60]1,38
[61]-
[62]Caporale maggiore zappatore
[63]1.38
[64]-
[65]Caporale maggiore
[66]1.33
[67]1.33
[68]Caporale trombettiere
[69]1.18
[70]-
[71]Caporale zappatore
[72]1.18
[73]-
[74]Caporale ed appuntato musicante
[75]1.18
[76]-
[77]Caporale
[78]1.13
[79]1.13
[80]Caporale maniscalco o maniscalco
[81]1.13
[82]-
[83]Appuntato
[84]1.03
[85]-
[86]Trombettiere
[87]1.03
[88]-
[89]Zappatore
[90]1.03
[91]-
[92]Soldato
[93]0.98
[94]0.98
[95]Nelle annotazioni alla tabella VII dello stesso Regio decreto, alle parole «dell'arma di fanteria» sostituire: «delle armi di fanteria e cavalleria».
[96]Sopprimere le modificazioni apportate dal Regio decreto 6 novembre 1894, n. 505, alla tabella VIII, ed a questa sostituire la seguente:
[97]Assegno di primo corredo dovuto ai Corpi per gli uomini di truppa
[98]Esercito permanente e milizia mobile
[99]===================================================================== | Assegno lire | +==========================================+========================+ |1. Per ogni individuo incorporato: | | | | | |a) nella fanteria (meno i granatieri, i | | |bersaglieri e gli alpini) e nelle | | |compagnie di sanita' e di sussistenza | 95 | | | | |b) nel granatiori e bersagliori, nel genio| | |(meno i pontieri e il treno) | | |nell'artiglieria da costa e da fortezza e | | |nelle compagnie operai d'artiglieria | ((110)) | | | | |c) negli alpini, nell'artiglieria da | | |montagna e nei pontieri | 145 | | | | |d) nella cavalleria, nell'artiglieria da | | |campagna e a cavallo e nel treno | 155 | | | | |e) nell' arma dei carabinieri reali a | | |piedi | 190 | | | | | nell'arma dei carabinieri reali a | | |cavallo | 440 | +------------------------------------------+------------------------+ |2. Per ogni individuo chiamato sotto le | | |armi per istruzione | 15 | +------------------------------------------+------------------------+ |3. Per ogni individuo richiamato sotto le | | |armi per servizio o per mobilitazione | 45 | +------------------------------------------+------------------------+
[100]Milizia territoriale
[101]4. Per ogni individuo chiamato sotto le armi per istruzione
[102]5
[103]5. Per ogni individuo chiamato in tempo di guerra
[104]30
[105]ANNOTAZIONI
[106]1. Per gli uomini che passano da una ad altra arma, nella quale l'assegno di primo corredo e' maggiore, e' dovuta la differenza.
[107]2. Gli allievi carabinieri ricevono soltanto l'assegno di L. 95; la differenza e' loro dovuta quando passano carabinieri effettivi.
[108]3. Per gli uomini richiamati alle armi per servizio in tempo di pace per un tempo inferiore a due mesi sara' restituita, dell'assegno di primo corredo, una quota fissa di L. 15.
[109]4. Per gli uomini incorporati nell'esercito permanente spetta altresi' una quota fissa di L. 10 per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi.
[110]Alla modificazione apportata alla tabella X sostituire la seguente:
[111]Alinea b) sopprimere la parola «distretti» e aggiungere «e compagnie di sussistenza.»
[112]All'art. 2 del Regio decreto 6 novembre 1894, n. 505, sopprimere il secondo capoverso.
Testo in vigore dal 30 giugno 1897 al 16 dicembre 2009
