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[1]Il tempo trascorso in disponibilita' o in aspettativa, per ragioni diverse da quelle specificate nell'articolo precedente, e' computato come in servizio effettivo rispetto all'anzianita' di grado e all'avanzamento.
[2]Durante la disponibilita' o l'aspettativa non si puo' conseguire promozione.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1896.
[5]UMBERTO.
[6]B. Brin.
[7]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
