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[1]Gli atti di che agli articoli 105, 132, 133 e 134, quattro ultimi capoversi, della tariffa annessa alla citata legge 13 settembre 1874, num. 2076, invece di essere assoggettati alla formalita' della registrazione mediante le marche ivi indicate, dovranno essere scritti in carta filigranata, la quale, oltre del bollo ordinario stabilito dalla legge del 13 settembre 1874, num. 2077 (Serie 2ª), sara' munita di un bollo speciale rappresentante la tassa fissa di registro rispettivamente dovuta.
[2]Per gli atti, le copie e gli estratti pei quali occorrono piu' fogli, l'obbligo della carta munita del bollo speciale sara' limitato al primo foglio.
[3]I decreti o provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli atti di usciere, e le certificazioni e dichiarazioni di conformita' dei notari e degli archivisti e altri ufficiali pubblici, che a norma della legge vigente dovessero farsi di seguito ad altri, potranno essere scritti sugli stessi fogli dell'atto a cui si riferiscono, purche' il primo foglio sia munito del bollo speciale corrispondente alla tassa fissa di registro dovuta per l'atto medesimo e per quello da farsi di seguito.
[4]((1))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 giugno 1882, n. 835
2La L. 29 giugno 1882, n. 835 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono del pari abrogate le disposizioni concernenti gli atti giudiziari contenute [...] nell'articolo 2 della legge 11 gennaio 1880, n° 5430 (Serie 2ª)".
Testo in vigore dal 26 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
