Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli atti di che agli articoli 105, 132, 133 e 134, quattro ultimi capoversi, della tariffa annessa alla citata legge 13 settembre 1874, num. 2076, invece di essere assoggettati alla formalita' della registrazione mediante le marche ivi indicate, dovranno essere scritti in carta filigranata, la quale, oltre del bollo ordinario stabilito dalla legge del 13 settembre 1874, num. 2077 (Serie 2ª), sara' munita di un bollo speciale rappresentante la tassa fissa di registro rispettivamente dovuta.

[2]Per gli atti, le copie e gli estratti pei quali occorrono piu' fogli, l'obbligo della carta munita del bollo speciale sara' limitato al primo foglio.

[3]I decreti o provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli atti di usciere, e le certificazioni e dichiarazioni di conformita' dei notari e degli archivisti e altri ufficiali pubblici, che a norma della legge vigente dovessero farsi di seguito ad altri, potranno essere scritti sugli stessi fogli dell'atto a cui si riferiscono, purche' il primo foglio sia munito del bollo speciale corrispondente alla tassa fissa di registro dovuta per l'atto medesimo e per quello da farsi di seguito.

[4]((1))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 giugno 1882, n. 835

2

La L. 29 giugno 1882, n. 835 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono del pari abrogate le disposizioni concernenti gli atti giudiziari contenute [...] nell'articolo 2 della legge 11 gennaio 1880, n° 5430 (Serie 2ª)".

Testo in vigore dal 26 luglio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 1882

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1880 al 26 luglio 1882. 1 parola aggiunta.

aggiunto: 1

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 giugno 1882, n. 835

    La L. 29 giugno 1882, n. 835 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono del pari abrogate le disposizioni concernenti gli atti giudiziari contenute [...] nell'articolo 2 della legge 11 gennaio 1880, n° 5430 (Serie 2ª)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1880-01-11;5430~art2 · fonte del testo

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