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[1]Gli atti di che agli articoli 105, 132, 133 e 134, quattro ultimi capoversi, della tariffa annessa alla citata legge 13 settembre 1874, num. 2076, invece di essere assoggettati alla formalita' della registrazione mediante le marche ivi indicate, dovranno essere scritti in carta filigranata, la quale, oltre del bollo ordinario stabilito dalla legge del 13 settembre 1874, num. 2077 (Serie 2ª), sara' munita di un bollo speciale rappresentante la tassa fissa di registro rispettivamente dovuta.
[2]Per gli atti, le copie e gli estratti pei quali occorrono piu' fogli, l'obbligo della carta munita del bollo speciale sara' limitato al primo foglio.
[3]I decreti o provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli atti di usciere, e le certificazioni e dichiarazioni di conformita' dei notari e degli archivisti e altri ufficiali pubblici, che a norma della legge vigente dovessero farsi di seguito ad altri, potranno essere scritti sugli stessi fogli dell'atto a cui si riferiscono, purche' il primo foglio sia munito del bollo speciale corrispondente alla tassa fissa di registro dovuta per l'atto medesimo e per quello da farsi di seguito.
Testo in vigore dal 17 maggio 1880 al 26 luglio 1882
