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[1]Per tutto cio' che di conformita' dell'art. 70 della detta legge 13 settembre 1874, n. 2376, e' soggetto a denunzia, trascorsi i termini per la denunzia stessa, non si potra' dall'erede o legatario agire in giudizio, o presso gli uffizi amministrativi, senza che venga data la prova della seguita denunzia dell'eredita' e del legato di cui si tratta, e nel caso che fosse trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, senza che ne sia comprovato l'integrale pagamento.
[2]Ai funzionari che non osservassero queste disposizioni saranno applicabili le sanzioni penali stabilite dall'art. 104 di detta legge. 2
[3]Il termine della prescrizione di cui all'art. 123, num. 4, della vigente legge di registro, e' portato da cinque a dieci anni.
[4]Pero', trascorsi cinque anni dall'apertura della successione, si estingueranno le penalita' e saranno dovute soltanto le tasse.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466
2Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 103, 104, 105 (penultimo comma), 106, 107, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 147 della legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 14 luglio 1887 n. 4702".
Testo in vigore dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2009
