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[1]Per tutto cio' che di conformita' dell'art. 70 della detta legge 13 settembre 1874, n. 2376, e' soggetto a denunzia, trascorsi i termini per la denunzia stessa, non si potra' dall'erede o legatario agire in giudizio, o presso gli uffizi amministrativi, senza che venga data la prova della seguita denunzia dell'eredita' e del legato di cui si tratta, e nel caso che fosse trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, senza che ne sia comprovato l'integrale pagamento.
[2]Ai funzionari che non osservassero queste disposizioni saranno applicabili le sanzioni penali stabilite dall'art. 104 di detta legge.
[3]Il termine della prescrizione di cui all'art. 123, num. 4, della vigente legge di registro, e' portato da cinque a dieci anni.
[4]Pero', trascorsi cinque anni dall'apertura della successione, si estingueranno le penalita' e saranno dovute soltanto le tasse.
Testo in vigore dal 16 luglio 1887 al 8 novembre 1896
