Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1893 al 8 novembre 1896. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni della legge predetta intorno al repertorio sono estese ai segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, per gli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata che essi debbono sottoporre a registro a norma dell'art. 73, n. 4 della legge stessa.
[2]I repertori ora ordinati ai suddetti segretari, delegati o capi di amministrazione, saranno tenuti in carta libera.
[3]Negli uffici amministrativi, nei quali vi siano piu' funzionari incaricati della stipulazione degli atti, si terra' un solo repertorio.
[4]Oltre alla presentazione ordinata dall'art. 113 della ridetta legge, tutti indistintamente i notai e i pubblici ufficiali obbligati a tenere repertori dovranno darne comunicazione agli agenti dell'Amministrazione demaniale ad ogni loro richiesta, sotto pena di lire cento in caso di rifiuto o della applicazione delle misure disciplinari che occorressero. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193
1Il Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] e) per le contravvenzioni relative ai repertorii prescritti, in materia di tasse di registro, dell'art. 110 della legge 13 settembre 1874 n. 2076 e dell'art. 4 di quella 14 luglio 1887 n. 4702; ed in materia di tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizii, dagli articoli 10, 11 e 12 della legge 8 giugno 1874 n. 1947, titolo II".
Testo in vigore dal 7 maggio 1893 al 8 novembre 1896
