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[1]Le disposizioni della legge predetta intorno al repertorio sono estese ai segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, per gli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata che essi debbono sottoporre a registro a norma dell'art. 73, n. 4 della legge stessa.
[2]I repertori ora ordinati ai suddetti segretari, delegati o capi di amministrazione, saranno tenuti in carta libera.
[3]Negli uffici amministrativi, nei quali vi siano piu' funzionari incaricati della stipulazione degli atti, si terra' un solo repertorio.
[4]Oltre alla presentazione ordinata dall'art. 113 della ridetta legge, tutti indistintamente i notai e i pubblici ufficiali obbligati a tenere repertori dovranno darne comunicazione agli agenti dell'Amministrazione demaniale ad ogni loro richiesta, sotto pena di lire cento in caso di rifiuto o della applicazione delle misure disciplinari che occorressero.
Testo in vigore dal 16 luglio 1887 al 7 maggio 1893
