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[1]Fra gli atti, in conseguenza dei quali, a norma dell' articolo 104 della legge 13 settembre 1874, 2076, e' vietato di fare alcun atto o disposizione se non sieno stati preventivamente registrati, sono compresi i contratti verbali designati nel primo capoverso dell'art. 74 della anzidetta legge.
[2]La proibizione e le sanzioni penali portate dallo stesso articolo 104 sono estese a tutti i funzionari ed ufficiali governativi. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466
2Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 103, 104, 105 (penultimo comma), 106, 107, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 147 della legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 14 luglio 1887 n. 4702".
Testo in vigore dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2009
