Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1887 al 8 novembre 1896. Leggi il testo vigente →

[1]Fra gli atti, in conseguenza dei quali, a norma dell' articolo 104 della legge 13 settembre 1874, 2076, e' vietato di fare alcun atto o disposizione se non sieno stati preventivamente registrati, sono compresi i contratti verbali designati nel primo capoverso dell'art. 74 della anzidetta legge.

[2]La proibizione e le sanzioni penali portate dallo stesso articolo 104 sono estese a tutti i funzionari ed ufficiali governativi.

Testo in vigore dal 16 luglio 1887 al 8 novembre 1896

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-07-14;4702~art3 · fonte del testo

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