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[1]Fra gli atti, in conseguenza dei quali, a norma dell' articolo 104 della legge 13 settembre 1874, 2076, e' vietato di fare alcun atto o disposizione se non sieno stati preventivamente registrati, sono compresi i contratti verbali designati nel primo capoverso dell'art. 74 della anzidetta legge.
[2]La proibizione e le sanzioni penali portate dallo stesso articolo 104 sono estese a tutti i funzionari ed ufficiali governativi.
Testo in vigore dal 16 luglio 1887 al 8 novembre 1896
