Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1891 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Con decreto reale sara' stabilito il giorno in cui dovranno andare in vigore le disposizioni contenute negli articoli precedenti. 1 Parimente con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le attribuzioni degli ispettori comandanti di divisione e del Comitato del Corpo della guardia e le discipline per l'esercizio delle rispettive funzioni.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare e pubblicare in un testo unico le leggi relative all'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, ed a modificare i regolamenti per l'applicazione delle medesime, udito il Consiglio di Stato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 1 agosto 1891, n. 466
1Il Regio Decreto 1 agosto 1891, n. 466 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La legge citata andra' in vigore: col 1° settembre p. v. per la parte che riguarda il contrabbando (Titolo I); col 1° d'ottobre successivo per l'istituzione del Comitato del corpo della guardia di finanza e la nomina degli ispettori comandanti di divisione; col 1° gennaio 1892 per le altre disposizioni del Titolo II".
Testo in vigore dal 28 agosto 1891 al 16 dicembre 2009
