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[1]Con decreto reale sara' stabilito il giorno in cui dovranno andare in vigore le disposizioni contenute negli articoli precedenti.
[2]Parimente con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le attribuzioni degli ispettori comandanti di divisione e del Comitato del Corpo della guardia e le discipline per l'esercizio delle rispettive funzioni.
[3]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare e pubblicare in un testo unico le leggi relative all'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, ed a modificare i regolamenti per l'applicazione delle medesime, udito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 21 luglio 1891 al 28 agosto 1891
