Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1891 al 28 agosto 1891. Leggi il testo vigente →

[1]Con decreto reale sara' stabilito il giorno in cui dovranno andare in vigore le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

[2]Parimente con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le attribuzioni degli ispettori comandanti di divisione e del Comitato del Corpo della guardia e le discipline per l'esercizio delle rispettive funzioni.

[3]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare e pubblicare in un testo unico le leggi relative all'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, ed a modificare i regolamenti per l'applicazione delle medesime, udito il Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 21 luglio 1891 al 28 agosto 1891

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-07-14;398~art13 · fonte del testo

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