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La tassa di francatura dei rimanenti giornali, delle riviste, dei bullettini e di tutti gli altri periodici sottoposti alle disposizioni del capo VIII della legge sulla stampa in data del 26 marzo 1848, pubblicati ugualmente nel Regno e spediti direttamente dagli editori o dagli amministratori, e' mantenuta nella misura di un centesimo per esemplare nei limiti di peso di cui nel precedente articolo 8, applicando tutte le altre disposizioni del detto articolo.
Testo in vigore dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
