Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1890
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009. 176 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La tassa di francatura dei giornali quotidiani pubblicati nel Regno e spediti direttamente dalle amministrazioni o dagli editori, inclusi quelli che escono sei volte per settimana, e' mantenuta nella misura di sei millesimi per esemplare non eccedente 50 grammi; comprese le fascie, aggiungendo altri sei millesimi ogni 50 grammi, o frazione di 50 grammi di maggior peso.
tolto: Il pagamento della tassa stessa deve essere eseguito anticipatamente, aprendosi appositi conti correnti fra gli uffici di posta incaricati di ricevere le spedizioni e gli editori o amministratori dei giornali.
tolto: Questi debbono essere consegnati agli uffici medesimi con dichiarazioni, che ne indichino le quantita'.
tolto: Il riscontro delle quantita' dichiarate e' fatto dall'Amministrazione delle poste, con quei modi che creda piu' solleciti e precisi, e specialmente mediante pesatura, computando il numero totale delle copie contenute in ciascuna spedizione dal numero di una porzione di essa spedizione, riscontrato e pesato a parte.
tolto: Gli editori ed amministratori che avessero dichiarato quantita' inferiori alle vere saranno passibili di ammende da lire 10 a lire 100, estensibili a lire 500 in caso di recidiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1890-06-12;6889~art8 · fonte del testo
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