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[1]La tassa di francatura dei giornali quotidiani pubblicati nel Regno e spediti direttamente dalle amministrazioni o dagli editori, inclusi quelli che escono sei volte per settimana, e' mantenuta nella misura di sei millesimi per esemplare non eccedente 50 grammi; comprese le fascie, aggiungendo altri sei millesimi ogni 50 grammi, o frazione di 50 grammi di maggior peso.
[2]Il pagamento della tassa stessa deve essere eseguito anticipatamente, aprendosi appositi conti correnti fra gli uffici di posta incaricati di ricevere le spedizioni e gli editori o amministratori dei giornali.
[3]Questi debbono essere consegnati agli uffici medesimi con dichiarazioni, che ne indichino le quantita'.
[4]Il riscontro delle quantita' dichiarate e' fatto dall'Amministrazione delle poste, con quei modi che creda piu' solleciti e precisi, e specialmente mediante pesatura, computando il numero totale delle copie contenute in ciascuna spedizione dal numero di una porzione di essa spedizione, riscontrato e pesato a parte.
[5]Gli editori ed amministratori che avessero dichiarato quantita' inferiori alle vere saranno passibili di ammende da lire 10 a lire 100, estensibili a lire 500 in caso di recidiva.
Testo in vigore dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
