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[1]Per essere ammessi a profittare della tassa di cui nei precedenti articoli 8 e 9, i giornali e gli altri periodici debbono essere consegnati alla posta ripartiti per linee e localita', a seconda delle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione, ed almeno quindici minuti prima della partenza delle corrispondenze per quelle date linee.
[2]I giornali e gli altri periodici, pei quali non fosse stato ottemperato alle dette prescrizioni, possono essere ritenuti fino alla corsa successiva.
Testo in vigore dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
